Il prof. Alessandro Mangia, non a caso Costituzionalista, negli scorsi giorni ha elaborato una interessantissima analisi sugli abusi di principio del governo Draghi sui vaccini di fatto surrettiziamente obbligatori per lavorare, in aggiunta a preziose elucubrazioni su quanto contenuto nel foglio di consenso informato (…).
In realtà, la casta italiana non sa come uscire dal pantano vaccinale creato ad arte da Draghi, ossia con il fine di vaccinare con un siero non testato in modo canonico dall’EMA il 90+% della popolazione. Ovvero facendo correre rischi del tutto sovrapponibili a quelli che furono per la famigerata talidomide.
Il motivo per cui non è stato possibile sfidare nelle Corti il governo sui decreti liberticidi anti-COVID è che da Palazzo Chigi sembra si sia imposto che non si doveva andare in Corte Costituzionale, a tutti i costi, supportando per tale fine – alla bisogna – tutti i “cohorts“, come si dice in inglese (non esiste un termine equivalente in italiano).
Ora, visto che il mondo sta cambiando registro, ossia se ne deve uscire (la pandemia è finita in tutto il mondo tranne che nella Penisola, ndr), in Italia da tempo si cercava la scusa per tornare alla normalità, anche in loco, da parte del governo senza opposizione e dunque del Parlamento tutto.
Quello che mi chiedo è come si sentiranno nel caso i vaccinati. Soprattutto quelli che hanno dovuto subire l’inoculazione, speriamo non alla nuca (a termine, …), di fatto contro la propria volontà, ossia per lavorare, pur dopo aver capito che qualcosa di marcio stava bollendo in pentola…
Dunque ecco la modifica Costituzionale di cui al titolo, all’art. 41. Tale modifica è stata mandata avanti guarda caso dai pasdaran pro-vaccini della sinistra (PD), ma con la collaborazione anche di Lega e M5S (…), con un’approvazione assolutamente schiacciante e trasversale a livello di schieramenti.
In una tavola:
Voi direte, nulla di rilevante, per il COVID, solo per l’ambiente.
Errore, direi. Infatti si sta introducendo il concetto di evitare il “danno alla salute“, tendenzialmente anche come precauzione, per i cittadini italiani.
Lì sta il punto, non solo ambiente, anzi!
Il collegamento con il vaccino COVID, oggi da bloccare come obbligatorietà surrettizia con qualche escamotage per via giuridica (senza perdere la faccia) – vedrete che i politici cercheranno anche di prendersi i merito di tale “salvifica” modifica giuridica – sta nell’inerenza rispetto ad importanti trattati internazionali già presenti nel diritto di altri grandi Paesi EU. Ossia gli stessi paesi stranieri che guarda caso NON HANNO INSERITO NESSUN OBBLIGO SURRETTIZIO DI VACCINAZIONE NEI LORO ORDINAMENTI come invece ha fatto l’Italia, hanno il principio di precauzione inserito nei loro ordinamenti, non l’Italia.
Questo è dovuto al riferimento, come collegamento giuridico, al famoso ‘Principio 15′ della Dichiarazione di Rio (1992), cfr. Nazioni Unite UNCED, che dice:
Principio 15/UNCED
Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.
Si sappia che tale principio di precauzione è già – ad esempio – integrato del diritto sia Francese che tedesco, anche per quanto riguarda la salute (ma non in Italia, ndr).
Oltre ad essere presente a livello Internazionale in diversi trattati. tra cui:
– Nel Preambolo della Dichiarazione sulla diversità biologica (1992)
– All’articolo 3 (Principi) della Convenzione sui Cambiamenti Climatici (1992)
– Nella convenzione di Parigi per la protezione dell’ambiente marino per l’Atlantico Nord Orientale (1992)
– …
Anche l’Unione Europea, nelle more della crisi della “Mucca Pazza”/Mad Cow Disease, ha richiamato lo stesso principio:
Corte di Giustizia della Comunità Europea
Dove vi è incertezza sull’esistenza o sull’entità dei rischi per la salute umana, le Istituzioni possono adottare misure protettive senza aspettare che la realtà e gravità di tali rischi divengano completamente evidenti
(Giudizio sulla validità di vietare l’esportazione di carne bovina dal Regno Unito per ridurre il rischio di trasmissione di BSE – 1998)
Vedasi anche : “The precautionary principle – Definitions, applications and governance” EPRS | European Parliamentary Research Service, Dicembre 2015
Tanto che lo stesso principio di precauzione viene esplicitamente riconosciuto a livello di diritto da Belgio, Olanda, Svezia e Germania (Vorsorgeprinzip). Il Brasile lo ha in Costituzione. Mentre il TFUE – Trattato di Funzionamento dell’Unione Europa – (art. 191) lo limita alla tutela dell’ambiente; parimenti il trattato di Maastricht lo enuncia. La Francia lo contempla come ‘défaut de précaution: l’esimente da “rischio da sviluppo” e l’affaire du sang contaminé“‘, ossia proprio in casi di salute pubblica come per il sangue contaminato, legge di rango costituzionale dal 2005.’ (LINK).
In Italia invece, fino a oggi, solo qualche richiamo sporadico a tale principio, ma non a livello di legge dello Stato (…).
Certamente anche grazie a tale carenza si è potuto “tirare la corda all’estremo” in Italia sui vaccini COVID non testati in modo canonico dall’EMA, ovvero con rischi intrinsechi evidenti causa incompleta sperimentazione, anche in forza dell’autorizzazione provvisoria concessa dall’EMA stessa, senza autorizzazione definitiva (vedasi articolo del prof. Mangia sopra citato).
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In buona sostanza l’Italia come al solito conserva il solito germe pre-fascista, di cui si lamentava anche Gramsci nei suoi Quaderni dal carcere, incarcerato già ai tempi nella Patria del Beccaria senza una sentenza definitiva…
Ossia un Paese uso purtroppo a privare di diritti fondamentali la propria cittadinanza: dal famoso richiamo del compianto giudice oriundo Justice A. Scalia sull’antidemocraticità italiana, come lesione dei diritti della difesa, nell’uso pervasivo della custodia cautelare in carcere durante Tangentopoli.
All’assenza, fino a pochi anni fa, di una legge sulla tortura, dopo essere stati richiamati all’ordine per decenni addirittura da Amnesty International e condannati dalla Corte di Strasburgo, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (la legge italiana contro la tortura è stata inserita circa 5 anni fa, intendo quella diciamo correttiva per tale enorme carenza democratica: “correzione” per altro assai discutibile in quanto permette comunque – nei fatti – che ad es. si incarceri una persona senza condanna definitiva al fine di estorcergli informazioni, tipico della tortura, basta che tale comportamento non sia nei fatti reiterato o diciamo anche “strutturato”; cito: legge applicabile “se il fatto è commesso mediante più condotte* ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante“, ndr).
O l’impossibilità per i privati cittadini di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale per far valere i propri diritti fondamentali, solo lo Stato italiano e sue emanazioni possono farlo (ossia, spesso contro se stessi), caso praticamente unico nei paesi avanzati. Infatti per il vaccino COVID obbligatorio non è stato possibile per i cittadini italiani chiedere verifica Costituzionale per tale forzoso provvedimento di vaccinazione surrettizia ad es. per lavorare, non a caso…
O nell’esempio delle forze dell’ordine italiane in servizio di piazza che, vedasi i celerini armati di manganello contro i dimostranti (mentre ad es. caricano chi protesta anti-Green Pass), non hanno identificativi personali a cui ricorrere per l’identificazione in caso di eventuali abusi.
O, in ultimo, come evidenziato dal sospetto killer di Niccolò Ciatti in Spagna, il ceceno Bossolutanov, quando ha chiarito – sottraendosi all’italico giudizio – che l’Italia resta un paese intrinsecamente fascista nel suo ordinamento in quanto, nel caso specifico, permette condanne anche in assenza del supposto colpevole (cosa che non accade, ironia della sorte, ad esempio nel diritto spagnolo erede del dittatore Francisco Franco…., ndr).
Tanti esempi, purtroppo. E tutti nella stessa direzione (…).
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Insomma, purtroppo l’Italia ancora presenta un numero incredibile di potenziali richiami ai metodi fascisti nella sua supposta democraticità attuale, metodi che possono essere anche abusivi quanto meno sotto il profilo del diritto internazionale comparato ad altri Paesi, anche della stessa EU. Tutti elementi fattuali, vedasi gli esempi citati sopra, che fanno purtroppo rischiare una materiale associazione della corrente Repubblica Italiana ai metodi che furono appunto fascisti, sebbene a 77 anni di distanza dalla fine del tragico giogo filo-nazista (…).
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Oggi con il provvedimento costituzionale sopra citato, alla pubblicazione in G.U., si rischia di confermare tale deriva proto-fascista, ma in modo “inverso”…
Infatti, furbescamente, la classe politica romana, in modo sottaciuto, dopo aver creato il danno potenziale coi vaccini surrettizi per lavorare, potrebbe aver fatto passare tale riforma costituzionale (avente implicazioni enormi in tema di salute, ossia anche per i vaccini COVID) con il fine di salvare se stessa dalle proprie responsabilità: in modo del tutto bipartisan tra le varie fazioni parlamentari (evidentemente tutte in un certo modo tendenzialmente associate nell’intento vaccinale anti-COVID), dalla pubblicazione in G.U. sarà infatti possibile in teoria richiamare il principio di precauzione/principio 15 della Dichiarazione di Rio anche in Italia per negare la vaccinazione obbligatoria.
Sospendendo ad esempio una vaccinazione fattualmente e dichiaratamente non testata in forma standard (canonica) e dunque non conclusiva nella valutazione dei rischi associati.
Come, appunto, nel caso del vaccino anti-COVID, autorizzato in modo – lo ricordo – emergenziale (e con i test di sicurezza del preparato non effettuati in forma standard dall’EMA).
Tradotto: dalla pubblicazione di tale modifica Costituzionale si potranno formalmente richiedere di riconoscere anche i solo potenziali danni alla salute di una siffatta vaccinazione anti-COVID di massa, surrettizia, invocando detto principio di precauzione per evitare i danni da vaccino. Ossia bloccando i provvedimenti liberticidi attuati fino ad ora. Molto probabilmente ciò rappresenterà la supposta via d’uscita per la politica italiana oggi di bassissimo rango…
Dunque, dalla pubblicazione in G.U. sarà possibile, per i cittadini, richiedere al giudice di fare ammenda per le coercizioni in corso, richiedendo alla Suprema Corte una valutazione su un aspetto formale/di legge introdotto a livello di Suprema Carta (e non di principio di buonsenso come oggi, sulla base si un obbligo surrettizio di vaccinazione, assai più arduo da provare)(…).
IN PRATICA, viene da dire, L’EMERGENZA VACCINALE E’ FINITA, I RISULTATI SONO STATI RAGGIUNTI; DUNQUE LA CLASSE POLITICA ROMANA IN QUESTO MODO, MODIFICANDO LA COSTITUZIONE IN SENSO LIBERTARIO SEBBENE PROCEDURALE, SPERA DI LAVARSI LA COSCIENZA…
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In tale contesto mi chiedo cosa potranno pensarne i vaccinati, nel caso.
Ovvero, come vivranno la loro esistenza dubitando che quanto hanno in copro potrebbe accorciargli la vita; o quanto meno sapendo che tale rischio può esistere, anche a livello legale.
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Ad esempio, cosa succederà se ci saranno danni reali ed evidenti in futuro a coloro che si sono vaccinati?
Per i COVID-Vax-scettici, che magari leggendo lo scarico di responsabilità che veniva imposto all’atto dell’inoculazione, ci hanno pensato bene prima di farsi bucare, non si tratterà comunque di una vittoria ma solo di uno scampato pericolo. Qui infatti si perde tutti, Stato in primis!
Resta la vergogna – da italiano – nel vedere nel caso metodi da furbetto del quartierino da parte della classe politica romana; ovvero atti a cercare di evitare di essere eventualmente incriminati nel prossimo futuro per eventuali danni da vaccino non testato, imposto incautamente e surrettiziamente all’intera popolazione PER LAVORARE (cfr. vedasi anche l’avallo reiterato dell’incredibile protocollo basato su “tachipirina e vigile attesa”). A causa di una sperimentazione che, pur condotta in modo non standard dall’EMA (aspetto provato formalmente, vedasi estratto della pubblicazione ufficiale EMA, sopra), dunque con un chiarissimo e lampante “rischio talidomide”, non ha comunque indotto la classe politica italiana a rivedere le proprie posizioni rigoriste in tema di obbligo vaccinale di fatto.
MD
* “mediante più condotte”: con ciò limitando le ipotesi alle sole fattispecie che presentano una pluralità di condotte ed escludendo, quindi, la configurazione del reato nei casi in cui venga posto in essere un unico atto di violenza, non reiterato ma comunque idoneo a cagionare sofferenza.